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Statuto

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita una Associazione Culturale denominata “Senza Palco”, con sede in Lastra a Signa (FI).

ART. 2 – CARATTERISTICHE

“Senza Palco” è una libera Associazione di fatto, apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

ART. 3 – SCOPI

L’Associazione “Senza Palco” persegue i seguenti scopi:

  • diffondere e promuovere la cultura musicale, in particolare attraverso l’erogazione e la fruizione di performance dal vivo di qualità, prevalentemente in contesti domestici (“house concert”) ed iniziative correlate;
  • offrire agli artisti un’opportunità di divulgazione dei propri progetti musicali, a prescindere dal loro posizionamento nel panorama musicale professionale.

Le attività dell’associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

TITOLO II – I SOCI

ART. 4 – SOCI

Sono ammessi a far parte dell’Associazione “Senza Palco” tutti coloro che ne condividano gli scopi e siano interessati alle sue attività. Per essere ammessi come socio è necessario presentare la domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo, con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

  • indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, indirizzo email e numero di un documento di identità;
  • dichiarare di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali;
  • pagare la quota associativa annuale.

I soci si distinguono in:

  • soci ordinari – coloro che versano la quota associativa annuale;
  • soci sostenitori – coloro che oltre alla quota ordinaria erogano contributi straordinari;
  • soci onorari – coloro che si sono particolarmente distinti nel campo musicale o culturale in genere e che hanno in qualche modo supportato l’Associazione.

Solo i soci che hanno compiuto il diciottesimo anno di età hanno diritto di voto nell’assemblea dei soci e possono essere eletti a cariche sociali negli organi dell’Associazione.

ART. 5 – QUOTA ASSOCIATIVA

I soci ordinari e i soci sostenitori sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo e termini di pagamento sono fissati annualmente dal consiglio direttivo dell’Associazione. La quota associativa non è trasferibile né rimborsabile né rivalutabile, ed è valida per l’anno solare in corso.

ART. 6 – DECADENZA

La qualità di socio si perde per:

  • dimissioni volontarie, presentate per iscritto al consiglio direttivo;
  • mancato pagamento della quota associativa entro i termini previsti;
  • espulsione per violazione del presente Statuto o delle delibere degli organi dell’Associazione in corso di validità; l’espulsione viene decisa dal consiglio direttivo e ratificata dall’assemblea dei soci.

ART. 7 – DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci aderenti all’Associazione e maggiori di anni 18 hanno diritto di voto, di eleggere gli organi dell’Associazione e di essere eletti negli stessi.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.

Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, rendiconti e registri dell’Associazione, secondo il principio della totale trasparenza.

ART. 8 – DOVERI DEI SOCI

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’Associazione deve essere animato da spirito di correttezza, buona fede, onestà e rigore morale.

In ogni caso il socio sarà personalmente responsabile, sia penalmente sia civilmente, per ogni danno causato alle attrezzature dell’Associazione o ad ogni altro socio e non socio, nell’ambito delle attività dell’Associazione.

TITOLO III – GLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 9 – GLI ORGANI

Gli organi dell’Associazione sono:

  • l’assemblea dei soci;
  • il consiglio direttivo;
  • il presidente.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 10 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI

L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione. L’assemblea dei soci è costituita dai soci ordinari e sostenitori in regola con il pagamento della quota associativa e dai soci onorari. È convocata dal presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci, mediante comunicazione elettronica da inviare non meno di 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

Deve essere convocata:

  • quando il consiglio direttivo lo ritenga necessario, almeno una volta all’anno;
  • quando la richiede almeno un terzo dei soci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori, la sede dove si tiene la riunione, la data e orario della prima e della seconda convocazione.

L’assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L’assemblea, all’inizio di ogni sessione, elegge tra i membri del consiglio direttivo presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell’assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell’assemblea e dal segretario, e conservati nella sede dell’Associazione, a disposizione dei soci.

L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L’assemblea ordinaria:

  • elegge il presidente;
  • elegge il consiglio direttivo;
  • propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
  • approva il rendiconto economico-finanziario annuale;
  • ratifica le eventuali espulsioni di soci deliberate dal consiglio direttivo.

Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e di eventuali rappresentati per delega e sono espresse con voto palese, tranne quando l’assemblea a maggioranza assoluta ritenga opportuno il voto segreto. Ogni socio può esprimere un solo voto. Le deleghe sono valide solo se prodotte per iscritto e firmate dal delegante.

L’assemblea straordinaria può – con il consenso di almeno i due terzi dei presenti:

  • approvare modifiche allo Statuto;
  • sciogliere l’Associazione.

ART. 11 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L’associazione è amministrata da un consiglio direttivo eletto dall’assemblea dei soci e composto da non meno di tre membri.

Il numero dei membri del consiglio direttivo è inizialmente deciso nell’atto costitutivo, all’interno del quale sono indicati anche gli incarichi iniziali. Il consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di dimissioni volontarie o cessata disponibilità di un membro del consiglio direttivo, il consiglio stesso stabilirà se procedere o meno alla sua sostituzione. Qualora il numero residuo dei membri del consiglio risulti inferiore al numero minimo di tre, è facoltà del presidente nominare un sostituto nel più breve tempo possibile. Il nuovo consigliere rimarrà in carica per la durata residua del mandato triennale. Qualora il numero dei consiglieri eletti dall’assemblea dei soci o in fase di costituzione dell’Associazione si riduca a meno di un terzo del numero totale di consiglieri, l’intero consiglio direttivo è considerato decaduto, e deve essere rinnovato dall’assemblea dei soci nel più breve tempo possibile.

La convocazione del consiglio direttivo è decisa dal presidente o da almeno due terzi del consiglio direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del presidente.

Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare il consiglio:

  • compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • fissa l’importo della quota associativa annuale e i relativi termini di pagamento;
  • redige il rapporto annuale sulle attività dell’associazione, che include il rendiconto economico-finanziario;
  • può deliberare l’espulsione di soci, salvo successiva ratifica dell’assemblea dei soci, ai sensi dell’art. 6 del presente Statuto.

Le riunioni del consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell’ambito del consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il presidente (eletto direttamente dall’assemblea dei soci, o per la prima volta in fase costitutiva), un vice presidente, il quale in assenza del presidente ne svolge compiti e funzioni.

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono riassunte in un verbale che viene sottoscritto da tutti i membri presenti e conservato nella sede dell’Associazione.

ART. 12 – IL PRESIDENTE

Il presidente:

  • ha la legale rappresentanza dell’Associazione;
  • presiede il consiglio direttivo;
  • rappresenta l’associazione di fronte alle autorità e al pubblico, ed è il suo portavoce ufficiale;
  • convoca l’assemblea dei soci e il consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

TITOLO IV – ASPETTI CONTABILI

ART. 13 – I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell’associazione, ferma restando la caratterizzazione senza fini di lucro della stessa, provengono:

  • dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal consiglio direttivo e ratificata dall’assemblea;
  • dai proventi per offerte di servizi vari a soci o a terzi;
  • dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali (il consiglio direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l’Associazione);
  • da iniziative promozionali;
  • da ogni altro mezzo che non sia in contrasto con lo Statuto, con le delibere approvate dagli organi dell’Associazione in corso di validità, e con le leggi dello Stato Italiano.

Eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, non potranno in nessun caso essere distribuiti fra i soci, direttamente o indirettamente, durante la vita dell’Associazione.

ART. 14 – PERIODI FINANZIARI

I periodi finanziari dell’Associazione si aprono il 1 gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 15 – RENDICONTO

I rendiconti economico-finanziari annuali sono predisposti e approvati dal consiglio direttivo, ratificati dall’assemblea dei soci e resi disponibili a tutti i soci.

TITOLO V – ALTRO

ART. 16 – MODIFICHE STATUTARIE

Questo Statuto è modificabile con voto favorevole di almeno due terzi dei presenti all’assemblea dei soci straordinaria convocata allo scopo.

Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali definiti all’art. 3, a meno che esso stesso non sia oggetto di modifica, e con la Legge italiana.

ART. 17 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti all’assemblea dei soci straordinaria convocata allo scopo.

Nel caso sia presente un patrimonio residuo, l’assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata verso associazioni aventi analoga finalità in base alle indicazioni dell’organismo di controllo previsto dall’art. 3, comma 190 L. 662/1996.

ART. 18 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto o nelle delibere degli organi dell’Associazione in corso di validità, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.